Come noto agli operatori del settore rifiuti, l’art. 212 comma 8, come sostituito con D.Lgs. 205/10, prevede che le iscrizioni all’Albo di cui allo stesso comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, debbano essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 205/10.
Sull’argomento il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato, tra le altre, la Deliberazione n° 4 del 26 ottobre 2011 nella quale si legge che le imprese (obbligate) che non presentano domanda di aggiornamento dell’iscrizione nei tempi e nei modi previsti dalla legge saranno cancellate d’ufficio dall’Albo.
E’ del 16 dicembre 2011 la Circolare 1461 con la quale viene stabilito che le Sezioni dell’Albo deliberano entro e non oltre il 20 gennaio 2012 la cancellazione delle imprese iscritte ex art. 212 c. 8 entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non hanno provveduto a presentare domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011.
Come atteso viene dunque emanata la Deliberazione 23 gennaio 2012 recante l’elenco delle deliberazioni di cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento delle iscrizioni ai sensi art. 212 comma 8 D.Lgs. 152/06.
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